L’Azienda per i Servizi Sanitari N°2 Isontina provvede, tramite
le farmacie convenzionate presenti sul territorio della provincia di
Gorizia, alla erogazione dei farmaci secondo le modalità previste
dalla vigente normativa.
STRUTTURA E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
Il Servizio Sanitario Nazionale italiano (SSN) è
frutto di un processo legislativo che trova la sua origine nel 1978
con la legge 833 e ha subito tre sostanziali riforme, il decreto
legislativo 502 del 1992, il d.l. 517 del 1993 e infine il d.l. 229
del 1999.
La caratteristica più importante del SSN è la
copertura universale dei cittadini. Dal punto di vista organizzativo
esso è strutturato in tre livelli, nazionale, regionale e locale.
Attualmente, il ruolo principale è quello conferito alle Regioni,
responsabili di rispondere ai bisogni sanitari della popolazione,
garantendone l’uniformità a livello nazionale attraverso il
rispetto dei "livelli essenziali di assistenza". A livello
locale le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere godono di
autonomia manageriale. L’accreditamento delle strutture e degli
operatori pubblici e privati viene visto come il mezzo per garantire
standard di qualità e appropriatezza dell’assistenza fornita dagli
operatori del SSN ai pazienti.
SOGGETTI RESPONSABILI
In Italia, le politiche legate all’assistenza
socio-sanitaria sono regolamentate dal Ministero della Sanità,
secondo competenze e organi definiti dal d.l. 196 del 2 febbraio 1994
modificato con d.l. 518 del 1° agosto 1996.
Per quanto riguarda l’assisitenza farmaceutica il
Ministero della Sanità demanda lo svolgimento delle proprie funzioni
ai seguenti Dipartimenti della programmazione, della Prevenzione,
della Valutazione dei Medicinali e la Farmacovigilanza. Questo ultimo
in particolare svolge i compiti attinenti ai farmaci per uso umano con
particolare riguardo alla vigilanza sulla conformità delle
specialità medicinali alle norme nazionali e comunitarie e alla
ricerca e sperimentazione, avvalendosi della Commissione Unica
del Farmaco (CUF), dell’Istituto Superiore di Sanità
(ISS), delle Regioni, delle Unità Sanitarie Locali, delle
Aziende Sanitarie e delle principali categorie professionali
coinvolte, quali medici di medicina generale e farmacisti.
Le competenze tecnico-scientifiche sono garantite
dalla CUF e dall’ISS. La prima rappresenta un organo consultivo e
tecnico e svolge attività di valutazione dei requisiti di valore
terapeutico, sicurezza, rimborsabilità delle specialità medicinali,
in funzione delle compatibilità finanziarie, mentre l’ISS svolge
funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo e formazione.
CLASSI DI FARMACI
La legge 24 dicembre 1993, n. 537, all’articolo 8
(disposizioni in materia di sanità) fissa i criteri secondo i quali
la Commissione Unica del Farmaco (CUF) deve classificare i farmaci che
entrano in commercio.
Le classi previste da tale articolo sono tre:
classe A: farmaci essenziali e farmaci per
malattie croniche, a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale
(SSN). La classe A prevede anche un sottogruppo di farmaci, classe H,
che comprende farmaci rimborsati esclusivamente se utilizzati in
ambiente ospedaliero o di day hospital;
classe B: farmaci, diversi dai precedenti, ma
di rilevante interesse terapeutico, a parziale carico del SSN (50%);
altri
farmaci privi delle caratteristiche dei farmaci di classe A e B, a
carico dei cittadini.
In particolare la classe C comprende i farmaci
utilizzati per patologie di lieve entità o considerate minori
(antinevralgici, antipiretici, decongestionanti nasali, lassativi,
ecc,) spesso presenti sotto forma di prodotti da banco o senza obbligo
di ricetta medica. Oppure come nel caso delle benzodiazepine, farmaci
da utilizzare per brevi periodi onde evitare potenziali abusi
Schematicamente i farmaci di fascia C possono
essere suddivisi in tre gruppi principali:
1. Farmaci soggetti a prescrizione medica
2. Farmaci senza obbligo di prescrizione medica
(SP) e per i quali non è possibile fare pubblicità
3. Farmaci da banco (OTC) senza obbligo di
prescrizione medica ma che possono essere pubblicizzati.
L’articolo
85, comma 1 della "Finanziaria 2001" prevede, a decorrere
dal 1 luglio 2001, la soppressione della classe B. La CUF provvederà
( entro il 31 gennaio 2001 e con effetto dal 1° luglio 2001 ) ad
inserire nelle classi A e C i medicinali attualmente inseriti in
classe B, sulla base della valutazione della loro efficacia
terapeutica e delle loro caratteristiche prevalenti.
"NOTE" RELATIVE ALLA PRESCRIVIBILITA’
Al fine di poter giungere ad obiettivi di
appropriatezza terapeutica a partire dal 1994, , per alcune categorie
di farmaci di classe A o B, sono state introdotte delle note che
limitano la rimborsabilità a carico del SSN solo per determinate
indicazioni terapeutiche.
Lo strumento "nota CUF" non
è da intendersi come una limitazione della prescrivibilità dei
medicinali, bensì vuole rappresentare una sorta di guida terapeutica,
basata su validi criteri di riferimento per un corretto e sicuro
utilizzo di quei medicinali per i quali possono sussistere problemi di
sicurezza (vedi principi attivi di recente introduzione) o di
inappropriatezza terapeutica, o perché possono risultare
particolarmente utili solo in alcuni sottogruppi di pazienti.
REGISTRO USL
Per i medicinali privi di dati certi di efficacia
terapeutica e di sicurezza a lungo termine, è stata predisposta l’attivazione
di un sistema di sorveglianza sui pazienti affetti da determinate
patologie, attraverso l’istituzione del Registro USL,
secondo cui la prescrizione medica deve essere obbligatoriamente
accompagnata da una segnalazione all’USL, da parte del medico
prescrittore, riportante diagnosi e terapia impostata.