Servizio per l'Assistenza Farmaceutica
 
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ASSISTENZA FARMACEUTICA CONVENZIONATA

PREMESSA

L’Azienda per i Servizi Sanitari N°2 Isontina provvede, tramite le farmacie convenzionate presenti sul territorio della provincia di Gorizia, alla erogazione dei farmaci secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

STRUTTURA E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Il Servizio Sanitario Nazionale italiano (SSN) è frutto di un processo legislativo che trova la sua origine nel 1978 con la legge 833 e ha subito tre sostanziali riforme, il decreto legislativo 502 del 1992, il d.l. 517 del 1993 e infine il d.l. 229 del 1999.

La caratteristica più importante del SSN è la copertura universale dei cittadini. Dal punto di vista organizzativo esso è strutturato in tre livelli, nazionale, regionale e locale. Attualmente, il ruolo principale è quello conferito alle Regioni, responsabili di rispondere ai bisogni sanitari della popolazione, garantendone l’uniformità a livello nazionale attraverso il rispetto dei "livelli essenziali di assistenza". A livello locale le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere godono di autonomia manageriale. L’accreditamento delle strutture e degli operatori pubblici e privati viene visto come il mezzo per garantire standard di qualità e appropriatezza dell’assistenza fornita dagli operatori del SSN ai pazienti.

 

SOGGETTI RESPONSABILI

In Italia, le politiche legate all’assistenza socio-sanitaria sono regolamentate dal Ministero della Sanità, secondo competenze e organi definiti dal d.l. 196 del 2 febbraio 1994 modificato con d.l. 518 del 1° agosto 1996.

Per quanto riguarda l’assisitenza farmaceutica il Ministero della Sanità demanda lo svolgimento delle proprie funzioni ai seguenti Dipartimenti della programmazione, della Prevenzione, della Valutazione dei Medicinali e la Farmacovigilanza. Questo ultimo in particolare svolge i compiti attinenti ai farmaci per uso umano con particolare riguardo alla vigilanza sulla conformità delle specialità medicinali alle norme nazionali e comunitarie e alla ricerca e sperimentazione, avvalendosi della Commissione Unica del Farmaco (CUF), dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), delle Regioni, delle Unità Sanitarie Locali, delle Aziende Sanitarie e delle principali categorie professionali coinvolte, quali medici di medicina generale e farmacisti.

Le competenze tecnico-scientifiche sono garantite dalla CUF e dall’ISS. La prima rappresenta un organo consultivo e tecnico e svolge attività di valutazione dei requisiti di valore terapeutico, sicurezza, rimborsabilità delle specialità medicinali, in funzione delle compatibilità finanziarie, mentre l’ISS svolge funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo e formazione.

 

CLASSI DI FARMACI

La legge 24 dicembre 1993, n. 537, all’articolo 8 (disposizioni in materia di sanità) fissa i criteri secondo i quali la Commissione Unica del Farmaco (CUF) deve classificare i farmaci che entrano in commercio.

Le classi previste da tale articolo sono tre:

classe A: farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche, a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). La classe A prevede anche un sottogruppo di farmaci, classe H, che comprende farmaci rimborsati esclusivamente se utilizzati in ambiente ospedaliero o di day hospital;

classe B: farmaci, diversi dai precedenti, ma di rilevante interesse terapeutico, a parziale carico del SSN (50%);*

classe C: altri farmaci privi delle caratteristiche dei farmaci di classe A e B, a carico dei cittadini.

In particolare la classe C comprende i farmaci utilizzati per patologie di lieve entità o considerate minori (antinevralgici, antipiretici, decongestionanti nasali, lassativi, ecc,) spesso presenti sotto forma di prodotti da banco o senza obbligo di ricetta medica. Oppure come nel caso delle benzodiazepine, farmaci da utilizzare per brevi periodi onde evitare potenziali abusi

Schematicamente i farmaci di fascia C possono essere suddivisi in tre gruppi principali:

1. Farmaci soggetti a prescrizione medica

2. Farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SP) e per i quali non è possibile fare pubblicità

3. Farmaci da banco (OTC) senza obbligo di prescrizione medica ma che possono essere pubblicizzati.

* L’articolo 85, comma 1 della "Finanziaria 2001" prevede, a decorrere dal 1 luglio 2001, la soppressione della classe B. La CUF provvederà ( entro il 31 gennaio 2001 e con effetto dal 1° luglio 2001 ) ad inserire nelle classi A e C i medicinali attualmente inseriti in classe B, sulla base della valutazione della loro efficacia terapeutica e delle loro caratteristiche prevalenti.

 

"NOTE" RELATIVE ALLA PRESCRIVIBILITA’

Al fine di poter giungere ad obiettivi di appropriatezza terapeutica a partire dal 1994, , per alcune categorie di farmaci di classe A o B, sono state introdotte delle note che limitano la rimborsabilità a carico del SSN solo per determinate indicazioni terapeutiche.

Lo strumento "nota CUF" non è da intendersi come una limitazione della prescrivibilità dei medicinali, bensì vuole rappresentare una sorta di guida terapeutica, basata su validi criteri di riferimento per un corretto e sicuro utilizzo di quei medicinali per i quali possono sussistere problemi di sicurezza (vedi principi attivi di recente introduzione) o di inappropriatezza terapeutica, o perché possono risultare particolarmente utili solo in alcuni sottogruppi di pazienti.

 

REGISTRO USL

Per i medicinali privi di dati certi di efficacia terapeutica e di sicurezza a lungo termine, è stata predisposta l’attivazione di un sistema di sorveglianza sui pazienti affetti da determinate patologie, attraverso l’istituzione del Registro USL, secondo cui la prescrizione medica deve essere obbligatoriamente accompagnata da una segnalazione all’USL, da parte del medico prescrittore, riportante diagnosi e terapia impostata.

 

PIANO TERAPEUTICO

A partire dall’ottobre 1998 si è adottata, per i farmaci utilizzati in patologie particolarmente gravi e necessitanti di percorsi diagnostico-terapeutici altamente specialistici, la norma generale che la prescrizione sia possibile anche nel territorio da parte del medico di medicina generale, sulla base di "diagnosi e piano terapeutico (posologia e durata del trattamento) di centri specializzati, universitari o delle aziende ospedaliere, individuati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano".

 

 

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