Servizio per l'Assistenza Farmaceutica
Responsabile dott.ssa Maria Cristina Predasso Zilli
 
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RICETTA MINISTERIALE SPECIALE (RSM) E RICETTA MINISTERIALE (RM)

La LEGGE 8 febbraio 2001, n.12, avente per oggetto "Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore", entrata in vigore il 6 marzo 2001, prevede un apposito elenco di farmaci  (Allegato 3 bis*) per i quali sono previste modalità semplificate di prescrizione:

- un nuovo modello di ricetta a ricalco (Ricetta Ministeriale RM) da utilizzare in triplice copia per
  le prescrizioni SSN e in duplice copia per le prescrizioni fuori SSN
- facoltà di prescrivere sulla medesima ricetta fino a 2 preparazioni o dosaggi per cura di durata
   non superiore a 30 giorni
- facoltà di approvigionamento, mediante autoricettazione con la RM, di detenzione - nonchè
   trasporto - di stupefacenti per uso professionale urgente, con l'obbligo di conservare copia
   dell'autoricettazione per 2 anni e tenere un registro delle prestazioni effettuate

Per tutti gli stupefacenti delle tabelle I, II, III della tabella n.7 della Farmacopea Ufficiale X, la validità della ricetta (Ricetta Speciale Ministeriale - RSM e il nuovo modello di ricetta Ministeriale - RM) è estesa da 10 a 30 giorni, escluso quello di compilazione.

In sintesi, coesisteranno la nuova Ricetta Ministeriale ( RM - utilizzabile per cure di durata non superiore a 30 giorni ) e la vecchia Ricetta Ministeriale Speciale ( RSM - utilizzabile per cure di durata non superiore a 8 giorni, ridotti a 3 giorni per le prescrizioni veterinarie ), entrambe di validità estesa a 30 giorni.

(Allegato 3 bis*) LEGGE 8 febbraio 2001, n.12

BUPRENORFINA IDROMORFONE
CODEINA METADONE
DIIDROCODEINA MORFINA
FENTANYL OSSICODONE
IDROCODONE OSSIMORFONE

 

RICETTA MINISTERIALE SPECIALE (RSM)

1) Deve essere compilata su un ricettario particolare, che il medico ritira presso il suo Ordine
     professionale 
2) Deve essere compilata nelle sue tre parti, di pugno del medico, con mezzo indelebile 
3) Valida per dieci giorni escluso quello del rilascio 
4) Deve essere applicato il timbro del medico con l'indicazione del nome, cognome, domicilio e
    numero telefonico. Non e' sostituibile con il timbro regionale, anche se la prestazione avviene in
    regime SSN 
5) Il medico deve indicare con mezzo indelebile : 
a) nome, cognome e indirizzo del paziente 
6) Il medico deve indicare in tutte lettere : 
a) dose e frequenza di somministrazione (posologia) 
b) quantita' totale da dispensare (numero di confezioni) 
c) dosaggio, se in commercio ne e' presente piu' di uno 
d) confezione, se in commercio ne e' presente piu' di una 
e) modo di somministrazione 
7) Deve riportare la data di compilazione e due firme del medico 
8) Ciascuna prescrizione deve essere limitata ad una sola preparazione o ad un dosaggio per cura di
    durata non superiore a otto giorni (tre per uso veterinario), in relazione al confezionamento del
    medicinale prescritto se di specialita' medicinale 
9) Deve essere conservata in originale per due anni dal medico e per cinque anni dal farmacista

 OBBLIGHI DEL FARMACISTA 
1) Controllare che siano rispettati i formalismi di compilazione e i limiti qualitativi e quantitativi.
 
   Accertarsi dell'identita' dell'acquirente, che deve essere maggiorenne, per mezzo di un
    documento valido con fotografia, i cui estremi vanno annotati nell'apposito spazio 
   Apporre sulla ricetta la data di spedizione e il prezzo praticato

 

 

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