| RICETTA
MINISTERIALE SPECIALE (RSM) E RICETTA MINISTERIALE (RM)
La LEGGE 8
febbraio 2001, n.12, avente per oggetto "Norme per agevolare
l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del
dolore", entrata in vigore il 6 marzo 2001, prevede un apposito
elenco di farmaci (Allegato 3 bis*) per i quali sono previste
modalità semplificate di prescrizione:
- un nuovo
modello di ricetta a ricalco (Ricetta Ministeriale RM) da
utilizzare in triplice copia per
le
prescrizioni SSN e in duplice copia per le prescrizioni fuori SSN
- facoltà di prescrivere sulla medesima ricetta fino a 2 preparazioni
o dosaggi per cura di durata
non superiore a 30 giorni
- facoltà di approvigionamento, mediante autoricettazione con la RM,
di detenzione - nonchè
trasporto - di stupefacenti per uso professionale
urgente, con l'obbligo di conservare copia
dell'autoricettazione per 2 anni e tenere un registro
delle prestazioni effettuate
Per tutti gli stupefacenti delle tabelle I, II, III della tabella n.7
della Farmacopea Ufficiale X, la validità della ricetta (Ricetta
Speciale Ministeriale - RSM e il nuovo modello di ricetta Ministeriale
- RM) è estesa da 10 a 30 giorni, escluso quello di compilazione.
In sintesi,
coesisteranno la nuova Ricetta Ministeriale ( RM - utilizzabile per
cure di durata non superiore a 30 giorni ) e la vecchia Ricetta
Ministeriale Speciale ( RSM - utilizzabile per cure di durata non
superiore a 8 giorni, ridotti a 3 giorni per le prescrizioni
veterinarie ), entrambe di validità estesa a 30 giorni.
(Allegato 3
bis*) LEGGE 8 febbraio 2001, n.12
| BUPRENORFINA |
IDROMORFONE |
| CODEINA |
METADONE |
| DIIDROCODEINA |
MORFINA |
| FENTANYL |
OSSICODONE |
| IDROCODONE |
OSSIMORFONE |
RICETTA
MINISTERIALE SPECIALE (RSM)
1) Deve
essere compilata su un ricettario particolare, che il medico ritira
presso il suo Ordine
professionale
2) Deve essere compilata nelle sue tre parti, di pugno del medico, con
mezzo indelebile
3) Valida per dieci giorni escluso quello del rilascio
4) Deve essere applicato il timbro del medico con l'indicazione del
nome, cognome, domicilio e
numero telefonico. Non e' sostituibile con il
timbro regionale, anche se la prestazione avviene in
regime SSN
5) Il medico deve indicare con mezzo indelebile :
a) nome, cognome e indirizzo del paziente
6) Il medico deve indicare in tutte lettere :
a) dose e frequenza di somministrazione (posologia)
b) quantita' totale da dispensare (numero di confezioni)
c) dosaggio, se in commercio ne e' presente piu' di uno
d) confezione, se in commercio ne e' presente piu' di una
e) modo di somministrazione
7) Deve riportare la data di compilazione e due firme del medico
8) Ciascuna prescrizione deve essere limitata ad una sola preparazione
o ad un dosaggio per cura di
durata non superiore a otto giorni (tre per
uso veterinario), in relazione al confezionamento del
medicinale prescritto se di specialita'
medicinale
9) Deve essere conservata in originale per due anni dal medico e per
cinque anni dal farmacista
OBBLIGHI
DEL FARMACISTA
1) Controllare che siano rispettati i formalismi di compilazione e i
limiti qualitativi e quantitativi.
Accertarsi dell'identita' dell'acquirente, che deve essere
maggiorenne, per mezzo di un
documento valido con fotografia, i cui estremi vanno annotati
nell'apposito spazio
Apporre sulla ricetta la data di spedizione e il prezzo
praticato
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